Art. 12.
(Valorizzazione delle diversità).

      1. Il sistema educativo di istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il

 

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disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
      2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, della legge 4 agosto 1977, n. 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
      3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della pubblica istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
      4. La formazione delle classi iniziali nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime scuole e le classi della scuola media e della scuola superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
      5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite con tre alunni o alunne in meno rispetto a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
      6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.
      7. La scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei gruppi di lavoro handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti.
      8. Il Ministero della pubblica istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle
 

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scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
      9. Il Ministero della pubblica istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.